Associazione Giovani Avvocati Parma

Protezione umanitaria: l’integrazione non è più sufficiente

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Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro Paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine.

Lo stesso deve fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018 e con cui è stato accolto, con rinvio, il ricorso promosso dal ministero dell’Interno contro la decisione di appello che aveva confermato il diritto al rilascio, in favore di un cittadino gambiano, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I giudici di secondo grado, accertata l’insussistenza del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avevano tuttavia rilevato, a sostegno della decisione, che lo straniero si trovava in Italia da oltre tre anni, era pienamente integrato nel nostro tessuto sociale e aveva un lavoro stabile con un’adeguata retribuzione. Il rimpatrio forzoso nel Paese d’origine, secondo la Corte, lo avrebbe esposto a una situazione di particolare vulnerabilità, stante la grave situazione di compromissione dei diritti umani ivi presente.

Accolto, contro questa statuizione, il motivo di ricorso sollevato dal Viminale, secondo cui la Corte d’appello aveva erroneamente valorizzato, quali presupposti del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’integrazione sociale dello straniero e la generica compromissione dei diritti umani in caso di rientro in Gambia. Elementi, questi, che, da soli, non potevano costituire motivo di concessione del permesso di soggiorno né giustificare la protezione in mancanza di uno specifico rischio personale del richiedente.

 

Di Operatore Agap
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