Associazione Giovani Avvocati Parma

Niente vaccino? Sei escluso dall’affido condiviso

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Se non vuoi che tuo figlio, minore, venga vaccinato rischi anche che venga affidato all’altro coniuge.

E’ questa, in sintesi, la pronuncia della Cassazione.

A  sottoporre il quesito di legittimità è stata una donna che aveva detto ‘no’ alle medicine tradizionali sui propri figli.

La Cassazione si è presto pronunciata, sostenendo che il genitore che rifiuta il vaccino rischia di essere escluso dalle decisioni che riguardano la salute dei figli minorenni.

E’ stato il collegio della I Sezione Civile di Piazza Cavour (ordinanza 23 novembre 2017 – 16 febbraio 2018, n. 3913) a specificare che, quando uno dei genitori rifiuta di sottoporre la prole alle vaccinazioni, proponendo anche alternative omeopatiche, rischia di essere escluso da uno specifico ambito dell’affidamento condiviso, e cioè quel che concerne le determinazioni riguardanti salute ed alimentazione dei minori.

Non solo: perché, come ulteriore effetto, i bambini potrebbero essere collocati presso l’ex coniuge.

Nel caso specifico approdato sui banchi di legittimità, una donna, sofferente di malattie psichiatriche, aveva rifiutato, per i propri figli, la medicina tradizionale e i vaccini, a favore delle terapie omeopatiche e di cure di patologie attraverso la regolamentazione del regime dietetico.

Il giudice della separazione aveva comunque stabilito l’affidamento condiviso ex art. 337 ter, tuttavia riservando al padre, in via esclusiva, le decisioni attenti salute e alimentazione dei due bambini.

La donna si era rivolta  quindi alla corte territoriale, ma senza successo. Adita la Cassazione, la ricorrente aveva asserito che l’estromissione dall’affidamento condiviso dei figli minori, per quel che concerne le opzioni per cure mediche e alimentazione, era stata effettuata dai giudici senza valutare i contenuti della relazione di parte, la quale aveva escluso la sussistenza dei disturbi psichiatrici, nonché il nesso tra le patologie mentali e le convinzioni in merito agli effetti dannosi delle vaccinazioni.

Per gli Ermellini, tuttavia, la Corte d’Appello, nel valutare l’istanza di affidamento condiviso, formulata dalla donna appellante, pure rispetto alle tematiche di alimentazione e cure mediche, aveva a ragione rigettato il ricorso della donna.

Anche per qual che concerne la collocazione prevalente presso l’abitazione del padre, i giudici avevano condiviso la decisione del giudice di merito: l’individuazione del genitore collocatario, infatti, deve avvenire all’esito di un giudizio prognostico posto in essere nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. E questo in relazione alle capacità dei genitori di crescere i figli, anche a seguito del momento patologico della separazione personale.

Nel caso di specie, le verifiche peritali hanno individuato la soluzione maggiormente tutelante per i minori nella collocazione presso il padre, in quanto la mamma aveva dimostrato di non essere in grado di porre in essere le condotte più adeguate nei confronti degli stessi figli minorenni.

Alexa Kuhne

Di Operatore Agap
Associazione Giovani Avvocati Parma

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