Si tratta del provvedimento che ha dettato una nuova disciplina in ordine alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti privati – quali notai, avvocati o commercialisti iscritti nell’apposito elenco istituito presso ogni tribunale – a cui siano stati delegati, in tema di vendita dei beni sottoposti ad esecuzione forzata, gli adempimenti liquidativi, sia con riferimento ai beni immobili sia con riferimento ai beni mobili registrati.
Il Tar del Lazio ha respinto l’impugnazione promossa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Velletri contro il regolamento sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, contenuto nel decreto del ministro della Giustizia del 15 ottobre 2015.
Respinte le censure di irragionevolezza e inadeguatezza
Il decreto, in primo luogo, è stato censurato per difetto di istruttoria e irragionevolezza manifesta, sull’assunto dell’inadeguatezza del campione preso in esame, assolutamente non rappresentativo dell’intera realtà giudiziaria italiana, e della mancata considerazione della varietà delle attività in cui si articola l’attività del professionista delegato.
Doglianza, questa, ritenuta infondata dai giudici del Tar laziale – sentenza n. 1738 del 14 febbraio 2018 – i quali hanno tenuto a sottolineare come, nelle norme primarie, alle quali il decreto ministeriale ha dato attuazione, non fosse previsto alcun criterio vincolante in ordine ai “determinandi compensi”, né dal punto di vista procedimentale, né dal punto di vista degli importi.
Respinto anche il secondo motivo di parte ricorrente, volto a sostenere l’irragionevolezza del regolamento in quanto sancisce una generale diminuzione delle tariffe rispetto al previgente decreto, nonché l’inadeguatezza dei compensi previsti che risulterebbero oggettivamente insufficienti, nonostante siano stati anche aumentati dal ministero rispetto alla prima versione, a seguito di rilievi mossi nel parere del Consiglio di Stato.
Secondo il Tar, l’ampliamento delle previsioni in materia di delega ai professionisti delle operazioni di vendita forzata e l’aumento della platea dei possibili delegati alle operazioni materiali della vendita, nonché l’aumento dell’informatizzazione di diverse fasi procedurali nelle quali si articola l’attività delegata, “hanno sicuramente operato nel senso di una standardizzazione dell’attività dei professionisti delegati, ciò che ben si concilia con la riduzione delle tariffe”.
Nella sentenza, viene anche sottolineato come, in ogni caso, l’adeguatezza concreta del compenso “a tutti i profili di difficoltà” del caso concreto, sia garantita “dalla possibilità di aumento del compenso da parte del giudice dell’esecuzione”.
(da edotto.it)