La Corte di cassazione, confermando quanto già statuito dalle Commissioni tributarie, ha respinto le doglianze avanzate da una sas per opporsi ad una comunicazione di fermo amministrativo di due autovetture aziendali, a lei notificato a seguito della emissione di due cartelle di pagamento conseguenti ad un accertamento Irap ed Iva.
La società ricorrente, tra gli altri motivi, aveva lamentato il rigetto dell’eccezione dalla stessa sollevata secondo cui le autovetture, in quanto “strumenti indispensabili per l’esercizio del mestiere” avrebbero potuto essere pignorate solo nei limiti di un quinto.
Doglianza ritenuta infondata dalla Suprema corte che, con ordinanza n. 3174 del 9 febbraio 2018, ha ricordato come la norma sui limiti al pignoramento di determinati beni attenga alla fase della esecuzione forzata e non riguardi il fermo amministrativo di beni mobili registrati che ha “natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa”.
In detto contesto, l’indicazione del numero della cartella, della data di notifica, dell’importo, della natura del tributo e dell’ente impositore costituiscono esauriente adempimento dell’onere di indicazione del debito tributario in relazione al quale è stata disposta la misura del fermo amministrativo.