La separazione consensuale dei coniugi non deve contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto essenziale e necessario – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale – gli accordi del tutto autonomi di natura patrimoniale – che trova solo occasione nella separazione.
Contenuto eventuale: autonomi rapporti patrimoniali
Così, mentre non è possibile addivenire all’omologazione se manca il contenuto necessario, in relazione al contenuto eventuale, le parti sono libere di prevedere, in sede di separazione consensuale, quanto ritengono più opportuno, di non prevedere alcunché, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri.
Difatti, l’intesa raggiunta tra gli ex ha valore per quanto le parti concordano, non per quanto le parti non concordano: l’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto.
Sulla base di questi assunti la Corte di cassazione, con ordinanza n. 2036 depositata il 26 gennaio 2018, ha respinto il motivo sollevato da una donna secondo la quale, nell’addivenire, con l’ex marito, ad una separazione personale consensuale, fosse stato raggiunto un accordo globale anche su tutti i rapporti patrimoniali tra le parti, accordo che – a suo dire – non avrebbe potuto essere messo, poi, in discussione in un separato giudizio.