Le parti di una causa che abbiano raggiunto un accordo transattivo su una vertenza giudiziaria sono tenute, solidalmente, al pagamento degli onorari degli avvocati.
Il versamento degli onorari è dovuto anche nel caso di accordo stipulato dalle stesse parti, con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni, col quale si preveda il semplice abbandono della causa dal ruolo o la rinuncia rituale agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 184 dell’8 gennaio 2018, pronunciata con riferimento alla vicenda in cui un avvocato aveva citato dei clienti in favore dei quali aveva prestato il proprio patrocinio in due giudizi civili, giudizi che, in corso di causa, erano stati transatti ed abbandonati senza che al legale fossero stati, poi, corrisposti i compensi per l’attività dallo stesso posta in essere.
Nella specie, è stata confermata la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che, ai fini del pagamento del compenso per l’attività professionale svolta, il legale non avesse l’onere di fornire la prova di una vera e propria transazione intervenuta tra le parti, in quanto l’accordo transattivo poteva desumersi anche dall’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.