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Cassa Forense: dalla Legge di bilancio novità per professionisti e Casse private

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LEGGE DI BILANCIO PORTA NOVITA’PER PROFESSIONISTI E CASSE PRIVATE

Tutela degli investimenti delle casse previdenziali private, esclusione di queste ultime, a decorrere dal 2020, dalle norme di contenimento delle spese, privilegio generale sui mobili per le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alle Casse di previdenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.

Sono queste alcune delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), che vengono evidenziate da Cassa Forense in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, attraverso cui il presidente dell’Ente di previdenza degli avvocati, Nunzio Luciano, esprime la propria soddisfazione sui principi ivi sanciti, ritenuti “fondamentali” per le casse dei professionisti e per il mondo delle professioni in generale.

Tutela per gli investimenti delle Casse

Viene fatto riferimento, in primo luogo, alla previsione che, a tutela degli investimenti delle casse previdenziali, sottrae i medesimi dal rischio di fallimento delle banche e dalla disciplina del bail-in.

E’, infatti, il comma 182 dell’articolo 1 della Legge a sancire, espressamente, che “i valori e le disponibilità” affidati in gestione dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al D.Lgs. n. 509/94, compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 103/96, “costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore”.

Esclusione dalla spending review

Segnalata anche l’esclusione degli Enti di previdenza privati, a decorrere dal 2020, dalle norme della cosiddetta spending review, previste per le amministrazioni pubbliche.

In questo caso, è il comma 183 dell’articolo 1 a prevedere che “Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall’anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istituto nazionale di statistica”.

Sul punto, il presidente Luciano evidenzia la battaglia portata avanti, per anni, da Cassa Forense, unitamente alle altre Casse riunite nell’Adepp, al fine di affermare – si legge nella nota – “la diversità giuridica degli Enti di previdenza privati dagli altri soggetti dell’elenco Istat, affinché sia riconosciuto il principio della loro completa autonomia gestionale, organizzativa e contabile, essendo le Casse fondazioni di diritto privato che non devono essere assoggettate alle disposizioni previste per le pubbliche amministrazioni”.

Privilegio generale sui mobili

A seguire, la Cassa evidenzia la misura contenuta nel comma 474 dell’articolo 1, che prevede l’estensione del privilegio generale sui mobili, previsto dall’articolo 2751 bis del Codice civile, alle retribuzioni dei professionisti, “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

Ricordati, per finire, gli interventi che hanno interessato il fondo per l’innovazione sociale, l’ equo compenso dei professionisti, la disposizione che, relativamente alla professione forense e a quella odontoiatrica, prevede che il reddito da capitale delle Stp debba essere assoggettato alla contribuzione integrativa.

Tutte novità per le quali ha assunto grande importanza – sottolinea Cassa Forense – “l’approccio unitario e condiviso che gli Enti previdenziali hanno avuto finora, in questo lungo e difficile cammino, che ha portato a risultati molto significativi”.

Di Operatore Agap
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