Le cure estetiche di un figlio minore possono essere rimborsate se servono ad alleviare un disagio.
Per la Corte di Cassazione si tratta di spese straordinarie che devono essere anticipate dal genitore affidatario.
La sentenza che tratta la questione è la 5490. In essa viene spiegato che “non possono essere considerati nè inutili nè futili i trattamenti estetici alla quale si era sottoposta la minore per eliminare dal viso una peluria, anomala per un soggetto di sesso femminile, fonte per la ragazzina di notevole imbarazzo”.
I giudici della prima sezione civile hanno rigettato il ricorso del padre della ragazza, nata da una relazione more uxorio, il quale non voleva rimborsare alla ex compagna poco più di 5 mila euro: la quota dovuta per il trattamento al quale si era sottoposta la figlia.
L’uomo sosteneva che, mancando un accordo preventivo e prescrizioni mediche che attestassero l’utilità della “cura”, l’intervento si doveva considerare futile e inutile e dunque il denaro richiesto dalla madre affidataria non era dovuto.
Per gli Ermellini il ricorso è da respingere, perché non si può ipotizzare a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione né un accordo preventivo sulla determinazione delle spese straordinarie se queste riguardano una decisione di «maggiore interesse» per il figlio. Di conseguenza il genitore non affidatario è tenuto al rimborso nel caso non abbia tempestivamente fornito validi motivi di dissenso. Nel caso esaminato il ricorrente si era limitato – nel giudizio di merito – a contestare le spese straordinarie senza essere convincente riguardo alla loro futilità .
Alexa Kuhne