No al ricorso presentato personalmente dalla parte. Lo vieta la riforma del processo penale approvata con la legge n. 103 del 2017, in vigore dall’agosto scorso, e lo confermano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 8914 depositata ieri.
È così legittima la decisione del tribunale di Caltanissetta che, in veste di giudice del riesame, aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari contro la quale l’interessato aveva presentato personalmente l’impugnazione.
La Corte, tra l’altro, ritiene che l’abolizione del ricorso personale da parte dell’imputato non ha problemi di legittimità costituzionale e neppure di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come invece sosteneva l’ordinanza di rinvio.
Infatti la necessità della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in Cassazione costituisce principio valido per le caratteristiche del giudizio di legittimità, un’esigenza ormai riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale. Sin dal 1988, così, con la sentenza n. 588, la Consulta ha sottolineato le particolarità del giudizio in Cassazione, ritenendo che fossero “più che sufficienti a giustificare l’esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore, attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in quella sede”.
È vero poi che dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo emerge sì che la partecipazione e la difesa personale dell’imputato sono principi cardine del processo penale, ma ne è tuttavia ammessa una gradazione a seconda della fase processuale.
E la Cassazione stessa si è soffermata a chiarire anche nel recente passato che l’esercizio del potere di difesa non può essere affidato all’imputato, neppure quando questo è avvocato per evitare che il coinvolgimento emotivo possa compromettere l’efficacia delle azioni di tutela. Nel sistema del diritto processuale penale, del resto, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato in rapporto alle varie fasi e tipologie di processo. La stessa partecipazione personale dell’imputato deve essere considerata un diritto costituzionalmente tutelato solo in quei procedimenti nei quali viene trattato il merito dell’accusa.