Come fare per registrarsi ad Euipo e Ompi , a partire dal 7 marzo. A disposizione di chi accede all’incentivo 4 milioni di euro. Con invio dell’istanza e form online.
di Alexa Kuhne
Dal 7 marzo sarà possibile accedere a 4 milioni di euro in favore delle piccole e medie imprese per poter estendere oltre confine i propri marchi.
Le agevolazioni riguarderanno la registrazione di marchi comunitari all’Euipo – Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale – e registrazione di marchi internazionali all’ Ompi, l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.
Gli incentivi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Per l’accesso ai fondi, tutte le spese sostenute, comprese le spese di deposito, devono essere state fatte dal 1 giugno 2016 e, in ogni caso, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
Come presentare le domande.
Prima di tutto bisogna accedere al form online per avere il numero di protocollo che dovrà essere specificato nella domanda di agevolazione ( www.marchipiu3.it ), dopodiché si può inviare la domanda. Per le imprese il termine di presentazione è di cinque giorni dalla data del protocollo acquisito. La documentazione va inviata con pec a marchipiu3@legalimail.it.
Le agevolazioni.
Sono ammesse le spese che riguardano la progettazione del marchio, l’assistenza per il deposito,le ricerche di anteriorità, l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione, tasse di deposito presso Euipo.
L’importo massimo di agevolazione, concessa fino a un valore massimo di 20 mila euro, è di 6 mila euro per ciascuna domanda di marchio depositata all’ Euipo.
A chi si rivolgono le facilitazioni.
A chi voglia registrare un marchio Ue presso Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e presso Ompi (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Revoca delle agevolazioni.
Si può verificare, con conseguente restituzione di somme già erogate a cui si aggiunge un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora le facilitazioni siano state erogate sulla base di dati e notizie false, inesatte e reticenti.
In caso di rinuncia le somme vanno restituite entro 15 giorni dalla data di comunicazione senza maggiorazioni.